Il doppio cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale


Prima e dopo la sentenza 131 del 31 maggio 2022

Prima: il Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito DPR) 396/2000, all’articolo 33, prevedeva che il figlio nato all’interno del matrimonio prendesse solo il cognome del padre, salvo eccezioni. Per il figlio nato fuori dal matrimonio, invece, l’art. 262 del Codice civile prevedeva che il nato prendesse il cognome del primo genitore che lo riconosceva come suo figlio; se entrambi i genitori lo riconoscevano contemporaneamente, egli prendeva solo il cognome del padre; viceversa, se il riconoscimento del padre avveniva dopo quello della madre, egli prendeva dapprima il cognome della madre, ma, dopo il riconoscimento del padre, i genitori o il Tribunale potevano sostituire il cognome materno con quello paterno, oppure aggiungere il cognome del padre a quello, già presente, della madre, inserendolo prima o dopo quest’ultimo. Nel 2016 la Corte costituzionale consentì di aggiungere al momento della nascita il cognome materno dopo quello paterno, invitando le Camere ad emanare una nuova legge sull’attribuzione del cognome. Infatti, non era ancora possibile attribuire alla nascita del minore solo il cognome materno, oppure attribuire entrambi i cognomi e indicare per primo il cognome materno.

La sentenza: nel 2022 la Corte costituzionale si pronuncia su tre ricorsi, proposti rispettivamente da un Tribunale, una Corte d’appello e dalla stessa Corte costituzionale, che lamentavano l’impossibilità di attribuire alla nascita del figlio il solo cognome materno e ritenevano che fosse incostituzionale imporre il cognome paterno, essendo invece preferibile adottare come regola l’attribuzione di entrambi i cognomi dei genitori. Poiché nessuna legge era intervenuta sul cognome nonostante il sollecito del 2016, la Corte costituzionale interviene così ad introdurre una nuova regola, che possiamo così riassumere:

Dal 2 giugno 2022 (la sentenza non è retroattiva), al momento di registrare il minore all’ufficio anagrafe del Comune verrà attribuito allo stesso, di regola, un doppio cognome, formato dai cognomi di entrambi i genitori, secondo l’ordine deciso di comune accordo dagli stessi. In alternativa, sempre e solo se entrambi sono d’accordo, si potrà registrare il minore con un solo cognome, quello materno o quello paterno.

Che succede se i genitori non sono d’accordo sul cognome da attribuire al figlio? In tal caso si dovrà indicare necessariamente il cognome di entrambi, mentre per decidere se indicare prima quello del padre o quello della madre si applica, in caso di genitori non in crisi, l’art. 316 del Codice civile, mentre, ove i genitori non siano più una coppia, l’art. 337-ter, terzo comma, c.c. I genitori dovranno perciò contattare un avvocato e depositare per suo tramite un’istanza in Tribunale; deciderà il giudice se indicare prima il cognome della madre o quello del padre, secondo ciò che ritiene essere la scelta migliore per il minore.

Dopo la sentenza: la pronuncia si conclude con un sollecito alle Camere per emanare una legge che eviti la moltiplicazione dei cognomi per le future generazioni, indicando il criterio per individuare quale dei due cognomi dovrà trasmettersi ai discendenti e valutando come evitare che a fratelli e sorelle sia attribuito un diverso cognome. Il 1 giugno 2022 il Ministero dell’Interno ha diffuso la circolare n. 63 a vari enti allo scopo principale di informare gli ufficiali di stato civile dei vari Comuni, (organi deputati a raccogliere le dichiarazioni di attribuzione dei cognomi alla nascita), dell’obbligo di attribuire ai figli come regola il doppio cognome e solo come eccezione il cognome unico, secondo le istruzioni della Corte. Attualmente sono all’esame della Commissione giustizia del Senato quattro disegni di legge sull’attribuzione del cognome; non c’è quindi, ad oggi, nessuna nuova legge e continua ad applicarsi la regolamentazione disposta dalla Corte costituzionale entrata in vigore il 2 giugno 2022.

I principi su cui basare la scelta del cognome da attribuire

La scelta del cognome deve seguire due principi: 1) l’interesse del minore; 2) l’unità della famiglia.

L’interesse del minore è senza dubbio quello principale. Ad esempio, se l’attribuzione del doppio cognome può generare pregiudizio al minore, come potrebbe essere nel caso di “Messina Denaro”, con rinvio al noto criminale, l’ordine deve essere invertito, oppure si deve optare per la scelta di un cognome solo.

La tutela dell’unità della famiglia riguarda soprattutto la necessità di assicurare che i figli appartenenti alla stessa famiglia abbiano tutti lo stesso cognome. Ad esempio, se prima del 2 giugno 2022 una coppia ha avuto un figlio che, come per legge, ha preso il solo cognome paterno, è auspicabile che si trasmetta anche ai successivi figli il medesimo cognome.

Chi deve rispettare questi principi? Ovviamente, in primo luogo, i genitori. In secondo luogo il giudice, ma ricordiamo che egli può decidere solo sull’ordine dei cognomi.

ALCUNE QUESTIONI APERTE

1) E se i genitori non scelgono un cognome appropriato?

L’accordo dei genitori è assolutamente insindacabile.

Ciò significa, ad esempio, che se mia madre proviene da una famiglia nobile ed io vanto un qualche interesse ad “ereditare” il cognome di lei, ove i miei genitori decidano di attribuirmi il solo cognome paterno non c’è giudice o pubblico ministero che possa intervenire, nel mio interesse, per evitare questo pregiudizio. Allo stesso modo non potrebbero intervenire se i genitori dovessero attribuire al figlio il doppio cognome in un ordine pregiudizievole (come appunto “Messina Denaro”). In linea di massima, solo una volta divenuto maggiorenne il figlio potrà avviare le pratiche davanti al Prefetto per la modifica del cognome, andando contro il comune accordo dei genitori, ma l’esito di questo procedimento è tutt’altro che scontato ed è rimesso alla discrezionalità del Prefetto stesso (si veda punto 4).

2) In attesa della pronuncia del giudice come viene registrato il minore?

Se i genitori dovessero chiedere al giudice di decidere se indicare prima il cognome paterno o quello materno (si ricordi che senza accordo dei genitori non è possibile attribuire al minore un cognome solo), fino al momento della pronuncia non c’è una disciplina che regola l’iscrizione provvisoria del minore all’anagrafe. Ciò significa che fino alla pronuncia del giudice il minore non esisterà per l’anagrafe ed in caso di necessità di cure egli andrà incontro a vari problemi per l’impossibilità di avere un codice fiscale; né potrà avere un passaporto o carta d’identità.

3) E se un genitore vuole impedire che sia trasmesso al figlio anche il cognome dell’altro genitore?

Questa ipotesi potrebbe basarsi su motivazioni meritevoli. Si pensi al figlio di un noto criminale: il genitore incensurato potrebbe acconsentire a che questi riconosca il figlio, per assicurarsi che il minore venga mantenuto economicamente da entrambi, ma potrebbe essere contrario, nell’interesse del minore, a trasmettergli il doppio cognome. Purtroppo l’impostazione delineata dalla Corte costituzionale non prevede alcuna tutela per questi casi, non essendo consentito al genitore, neppure per valide ragioni, chiedere al giudice di attribuire un solo cognome. Come si è detto, salvo l’accordo di entrambi il doppio cognome verrà attribuito per legge e il giudice può intervenire solo sull’ordine dei cognomi.

4) Dopo l’attribuzione: cambiare cognome se non mi sento più legato a un genitore, in caso di abbandono, crimini in famiglia o se non sono d’accordo con la scelta fatta dai miei genitori

Per cambiare cognome bisogna fare richiesta al Prefetto competente in base alla propria residenza, secondo la procedura di cui agli articoli 89-94 del DPR 396/2000. La procedura è complessa: dopo il deposito della domanda, e se il Prefetto ritiene di doverla prendere in considerazione (circostanza sostanzialmente rimessa alla sua discrezionalità), previa autorizzazione del Prefetto stesso, il richiedente deve far affiggere la domanda nell’albo di due Comuni -quello del proprio Comune di residenza e quello del Comune di nascita- per trenta giorni consecutivi. In aggiunta, il Prefetto può disporre che la domanda venga notificata anche a determinate persone singole. Ogni interessato può opporsi al cambio di cognome fino allo scadere dei trenta giorni di affissione. In assenza di opposizioni, l’articolo 92 del DPR prevede che il Prefetto debba decidere sulla richiesta, pronunciandosi con decreto di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, il soggetto dovrà chiedere all’ufficiale di stato civile di annotare il provvedimento in vari documenti (atto di nascita, matrimonio…).

La cosa preoccupante di questo procedimento è che è il cambio di cognome è rimesso alla discrezionalità del Prefetto.

Prendiamo ad esempio il noto caso di Shiloh Jolie Pitt, figlia della nota coppia del cinema che ha raggiunto da poco la maggiore età e che ha voluto eliminare il cognome del padre per prendere le distanze dal medesimo, presumibilmente non sentendosi più affettivamente legata a lui. Questo succede spesso ai figli che, dopo la separazione dei genitori, frequentano solo uno dei due, in particolare quando l’altro si crei una nuova famiglia, dimenticando la prima. Si pensi al caso del genitore che non paga il mantenimento, non rispetta i tempi di visita, non si curi, cioè, né materialmente né moralmente del figlio (circostanza che tra l’altro costituisce reato). Nel nostro ordinamento Shiloh Jolie Pitt non potrebbe vantare un diritto, un’assoluta certezza, all’eliminazione del cognome del padre, proprio perché è il Prefetto ad avere l’ultima parola sul cambio di cognome. In questo caso può essere utile rivolgersi a un avvocato per essere certi di motivare e documentare al meglio l’istanza.

Solo in caso di orfani di crimini domestici (si pensi al femminicidio), il figlio ha diritto al cambio di cognome, diritto introdotto dalla legge 4/2018; è in tal caso possibile eliminare il cognome del genitore condannato, seguendo una procedura più snella che prevede comunque l’istanza al Prefetto. In questo caso, però, il Prefetto non ha discrezionalità nell’esame della domanda; detto altrimenti, è obbligato per legge ad accogliere la richiesta di modifica del cognome. In caso di femminicidio, ad esempio, se il figlio ha il solo cognome paterno, può chiedere di sostituirlo con quello materno, oppure di eliminarlo in caso di doppio cognome.

La richiesta di cambiamento del cognome può riguardare anche un figlio minorenne: deve però allora provenire o da entrambi i genitori oppure dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

5) Ora che è cambiata la regola sull’attribuzione del cognome, come posso dare lo stesso cognome a tutti i figli?

Se si vuole dare ai figli nati prima del 2 giugno 2022 il doppio cognome è necessario che i genitori avviino un procedimento davanti al Prefetto competente per chiedere il cambio del cognome del figlio minore (vedasi sopra, punto 4). Anche in questo caso, però, sarà il Prefetto a decidere secondo la sua discrezionalità. L’accoglimento sarà più probabile ove la richiesta sia motivata dal voler dare al minore lo stesso cognome del fratello o sorella che, nati dopo il 2 giugno 2022, abbiano acquisito il doppio cognome.

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