Pignoramento presso terzi contro più debitori solidali 7


Quando un professionista o altro soggetto riceve un incarico da più persone, a seguito del compimento del lavoro matura un credito verso più debitori. Un esempio può essere quello di un professionista incaricato dagli eredi, oppure del consulente tecnico che svolga attività d’ufficio nell’interesse comune delle parti di un procedimento giudiziario.

Quando vi sono più debitori, la solidarietà è la regola: ciò significa che il creditore può chiedere l’intero pagamento a ciascun debitore indifferentemente, in base alla sua scelta. Ciascun debitore sarà tenuto a pagare esclusivamente la propria quota solo quando la legge o le parti lo prevedano espressamente. Ovviamente poter chiedere l’intero pagamento a ciascun debitore non significa autorizzare il creditore a incassare l’intero da ciascuno di loro, e quindi moltiplicare i ricavi. Chi ha pagato l’intero estinguerà il debito, e avrà diritto di riavere dagli altri condebitori la loro quota. Come può tutelarsi un creditore nel caso in cui tutti i condebitori si rifiutino di pagarlo?

Nell’azione esecutiva contro un solo debitore, il creditore deve incaricare un avvocato, il quale notificherà al debitore (generalmente a seguito di una diffida di pagamento a mezzo raccomandata a/r) un atto chiamato precetto. Il precetto è, in poche parole, una diffida formale a pagare entro 10 giorni, che viene notificata al debitore dall’ufficiale giudiziario (le classiche buste verdi). Se il debitore non paga entro 10 giorni dal ricevimento del precetto, l’avvocato del creditore potrà chiedere all’ufficiale giudiziario di eseguire un pignoramento, che generalmente può essere di tre tipi.

Mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario, materialmente recatosi in casa o nel negozio del debitore, pignora un bene di sua appartenenza che ha reperito in loco (automobile, mobili, elettrodomestici, merce in vendita nel negozio etc).

Immobiliare: viene pignorato un immobile (terreno, ufficio, appartamento) appartenente al debitore.

L’ultimo tipo, quello di cui ci occupiamo, è il pignoramento mobiliare presso terzi, dove viene pignorato un credito del debitore: ad esempio, il datore di lavoro, invece che pagare l’intero stipendio al debitore, ne tratterà una parte (generalmente un quinto) per versarlo al creditore che non è stato pagato; oppure si potranno pignorare i soldi depositati presso un conto corrente.

Tanto premesso, qualora i debitori siano più di uno, spesso ci si chiede come agire: si può fare un unico precetto e un unico pignoramento diretto a tutti o devo redigerne uno per ognuno? C’è rischio di ledere la privacy dei debitori nel momento in cui, con un solo pignoramento, indico in che banca Tizio deposita il denaro o presso quale datore di lavoro è impiegato Caio? Ebbene, nel silenzio della legge, si ritiene che l’avvocato possa agire con entrambi i mezzi.

Tuttavia, occorre soffermarsi sulle conseguenze di personalizzare e frammentare l’azione esecutiva: verrà redatto e notificato un singolo precetto per ciascun debitore; in seguito si eseguirà un pignoramento per ciascuno, iscrivendo conseguentemente tante cause quanti sono i debitori, che si terranno di fronte a diversi giudici, i quali dovranno decidere, raccordandosi tra loro, sullo stesso credito. Raccordo quest’ultimo necessario, in quanto, ove un pignoramento abbia esito positivo, gli altri dovranno estinguersi, salvo il diritto al recupero delle spese legali; se un pignoramento ha invece esito parzialmente positivo, gli altri dovranno ridursi ai sensi dell’articolo 496 cpc, su richiesta del debitore (da farsi anche senza avvocato) o d’ufficio da parte del giudice.

Questa moltiplicazione delle procedure moltiplica anche le spese legali dovute all’avvocato del creditore e quindi il debito del singolo condebitore. Ad esempio: il condebitore che prima era obbligato a pagare una cifra x, si troverà a dover pagare x + 200€ (esempio di onorario professionale per precetto) e, successivamente, x + 200€ + le spese legali del pignoramento che verranno liquidate dal giudice, ad esempio 800€. L’avvocato viceversa si “arricchirà” tanto più quanti sono i debitori, ossia 400€ + 1.600€ se i debitori son due, 600€ + 2.400€ se son tre, e via dicendo. È per questo che la più attenta giurisprudenza condanna, sia deontologicamente1, sia civilmente come violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché abuso del diritto2, l’atteggiamento dell’avvocato che frammenti e moltiplichi le esecuzioni.

Infatti, è vero che il creditore ha diritto, ai sensi dell’articolo 483 cpc, al cosiddetto cumulo dei mezzi di espropriazione. Ma tale diritto gli da la facoltà di “cercare” tra tutti i beni del debitore, non di aggravare ingiustamente la posizione di quest’ultimo. Ad esempio, potrà verificare quanti soldi il debitore ha nelle banche x, y, z, facendo contemporaneamente un pignoramento presso tutte e tre oltre che al datore di lavoro. Se il creditore trova soldi presso ciascuno di questi, a sufficienza ed oltre il debito, il giudice ridurrà il pignoramento; viceversa, se non li trova, il creditore potrà riutilizzare lo stesso titolo per nuove esecuzioni. Diverso discorso, e non compreso nell’articolo 483 cpc, sarebbe notificare, nel suddetto caso, un pignoramento per la banca x, uno per la banca y, uno per la banca z e uno per il datore di lavoro.

In conclusione, nel caso in cui si vanti un credito verso più debitori, dovrà redigersi un unico atto di precetto (ovviamente se ne darà una copia a ciascun debitore, correlata dal titolo in formula esecutiva) e successivamente un solo pignoramento, nel quale si citeranno a udienza tutti i debitori assieme, e si indicheranno tutti i terzi assieme (la banca del primo debitore, il datore di lavoro del secondo, la banca del terzo e via dicendo). Vista la sua recentissima introduzione, non si hanno tracce dell’impatto del regolamento generale 2016/769 sulla protezione dei dati (GDPR) sulla disciplina appena illustrata.

 

1 Sezioni Unite 16691/17; sentenza Consiglio Nazionale Forense 217/15


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7 commenti su “Pignoramento presso terzi contro più debitori solidali

  • Giulia

    Buongiorno,
    Se dall’atto di pignoramento presso terzi viene suddiviso l’importo da corrispondere a carico di ciascun condebitore da parte di due datori di lavoro differenti ma uno di questi adempie e l’altro no, il creditore ha diritto a pretendere l’intero dal datore di lavoro adempiente? Deve notificare in nuovo atto di pignoramento? O il datore che ha già provveduto alla consegna delle somme come indicate agli atti deve procedere (a seguito di mera richiesta del creditore) sulla scorta del cumulo a trattenere anche le somme che avrebbe dovuto corrispondere il condebitore inadempiente? Ciò avverrebbe a discapito del debitore proprio dipendente e senza un obbligo derivante da atto monitorio.
    Ringrazio in anticipo per la cortese risposta.
    Un caro saluto
    Giulia

    • Avvocato Stefania Flore L'autore dell'articolo

      Gent.ma Giulia,
      non mi è molto chiara la dinamica dei fatti, ma in linea di massima devi guardare il titolo esecutivo: se i debitori (mi sembra in questo caso siano due datori di lavoro) sono obbligati in solido per lo stesso debito nei confronti del datore, allora il precetto doveva essere fatto a entrambi per l’intero; se il condebitore solidale, quindi uno dei due datori, paga spontaneamente la metà richiesta nel precetto, naturalmente poi non puoi iscrivere il pignoramento per una somma già saldata o diversa da quella precettata. Personalmente ti consiglierei di cercare un accordo col condebitore, se non c’è possibilità di ottenere il pagamento dall’altro condebitore -dunque l’altro datore di lavoro-.
      Eventualmente chiedi la metà residua allo stesso condebitore, ma senza fargli pagare il precetto (per cui ha già pagato); ove non volesse pagare e dovessi adire le vie giudiziarie potresti eliminare le spese di precetto e lasciare solo quelle vive onde evitare contestazioni

  • TITO ADALFI

    B.giorno, avv. avrei alcune delucitazione in merito ad una richiesta formulata per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sopraindebitamento (EX L. 03.01.2012 nr 3, art 15, comma 9 ) fine 2018 e chiusa verosibilmente fine 2019 con una sentenza dove il G.D. richiede in seguito ad errori di verbalizzazione/valutazione e stesura del piano da parte dell’O.C.C. (proposta costruita dall’O.C.C. ) la domanda è irricevibile e che l’avv. che lo rappresenta la riserva di depositare una nuova proposta.
    All’ avv. chiesto più volte di riformulare la procedura di crisi sopraindebitamento, ma nn vuole riproporla in quanto sarebbe lo stesso risultato con la stesso O.C.C..
    In seg.to nel redigere la stesura della pratica all’interessato veniva chiesto di nn pagare nulla da parte dell’ avv. e O.C.C..
    Nel frattempo i debitori chiedevano i pagamenti con relative RR cartelle verdi 2019 oggi tutt’ora che ho consegnato O.C.C. ora ho pignoramenti con recupero obbligatorio sul cedolino, tutto e riportato anche nella sentenza dei vari doc,ti (RR), nell’ultima frase del G.D. riporta che il debitore medesimo versa in evidente stato di insolvenza e di riproporre/depositare una nuova proposta.
    Cosa potrei fare almeno per togliermi la voce di segnalazione cattivo pagatore in conservatoria , visto che per errore di stesura pratica da parte O.C.C. è l’ organo di composizione della crisi emesso dal tribunale anche riportato dalla sentenza.’
    Grazie dell’interessamento rimango in attesa di un v. esame . Distinti saluti